IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

Il Barbaresco ha ottenuto la Denominazione di Origine Controllata e Garantita con D.P.R. del 1 luglio 1980, mentre il riconoscimento della D.O.C. risale al D.P.R. del 23 aprile 1966.
Le norme previste dal Disciplinare vigente sono aggiornate al DM 07.03.2014 sul sito ufficiale del Mipaaf – Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

Denominazione

La denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
– Barbaresco
– Barbaresco Riserva
– Barbaresco e  Barbaresco Riserva, con una delle «Menzioni Geografiche Aggiuntive» alle quali può essere aggiunta la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo alle condizioni stabilite dal Disciplinare stesso.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio del Barbaresco devono essere effettuate all’interno della zona di produzione.

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