BARBARESCO
Vino a Denominazione d’Origine Controllata e Garantita – D.O.C.G.

Il Barbaresco è vino rosso di particolare prestigio, la cui qualità è stata sancita anche dalla legge italiana: nel 1966 è stato riconosciuto vino a Doc e nel 1980 a Docg. 
Nasce in provincia di Cuneo nei paesi di Barbaresco, Treiso e Neive e nella frazione di S.Rocco Seno d’Elvio del comune di Alba dai vigneti di collina e di esposizione solatìa coltivati con il vitigno Nebbiolo. 
In questa zona il Nebbiolo dispone di una superficie coltivata di 682,26 ha, dai quali ogni anno si ottiene una produzione media di 4.455.000 bottiglie di Barbaresco.

Denominazione: BARBARESCO D.O.C.G. dal 1980 (D.O.C. dal 1966)
Zona di produzione: nel territorio dei comuni di Barbaresco, Neive, Treiso e nella frazione di San Rocco Seno d’Elvio del comune di Alba
Vitigno: Nebbiolo
Resa massima d’uva per ettaro: 80 qli.
Gradazione alcolica minima: 12,5%
Invecchiamento obbligatorio: due anni di cui almeno nove mesi in botti di rovere
Qualificazioni: qualora sia sottoposto ad un periodo di invecchiamento di 4 anni può portare la qualifica “Riserva”.
Longevità: dagli 8 ai 25 anni a seconda dell’annata.
Caratteristiche organolettiche: colore rosso granato con riflessi aranciati; profumo etereo, gradevole ed intenso; sapore asciutto, pieno e delicato, vellutato, giustamente tannico.
Abbinamenti: tradizionalmente abbinato con piatti tipici della cucina piemontese, è ideale con selvaggina, piatti di carne dai sapori intensi, formaggi stagionati.
Servizio: in ampi calici alla temperatura di circa 18°

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA “BARBARESCO”

Approvato DOC con DPR 23.04.1966 G.U.145-14.06.1966

Approvato DOCG con DPR 03.10.1980 G.U. 242 – 03.09.1981 Modificato con DM 21.02.0707 G.U. 51 – 02.03.2007 Modificato con DM 16.04.2010 G.U. 95 – 24.04.2010 Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011 Modificato con DM 07.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

Articolo 1

Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie: – «Barbaresco»; – «Barbaresco» riserva; – «Barbaresco» e «Barbaresco» riserva, con una delle «menzioni geografiche aggiuntive» riportate al successivo art. 7 alle quali può essere aggiunta la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo alle condizioni stabilite dall’art. 7, comma 5.

2. Le delimitazioni delle «menzioni geografiche aggiuntive» sono definite tramite l’allegato in calce al presente disciplinare di produzione.

Tutto il disciplinare completo in file pdf a questo link: http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/viticoltura/dwd/disciplinari/barbaresco.pdf

Con l’espressione Menzione Geografica Aggiuntiva ( MGA ) si intende un’area di produzione più specifica delimitata ufficialmente all’interno della DOCG Barbaresco ( ed equivalente a grandi linee al termine francese “cru” ):

Albesani, Asili, Ausario, Balluri, Basarin, Bernadot, Bordini, Bricco di Neive, Bricco di Treiso, Bric Micca, Ca’ Grossa, Canova, Cars, Casot, Castellizzano, Cavanna, Cole, Cottà, Currà, Faset, Fausoni, Ferrere, Gaia-Principe, Gallina, Garassino, Giacone, Giacosa, Manzola, Marcarini, Marcorino, Martinenga, Meruzzano, Montaribaldi, Montefico, Montersino, Montestefano, Muncagota, Nervo, Ovello, Paje’, Pajore’, Pora, Rabaja’, Rabaja-Bas, Rio Sordo, Rivetti, Rizzi, Roccalini, Rocche Massalupo, Rombone, Roncaglie, Roncagliette,
Ronchi, San Cristoforo, San Giuliano, San Stunet, Secondine, Serraboella, Serracapelli, Serragrilli, Starderi, Tre Stelle, Trifolera, Valeirano, Vallegrande e Vicenziana.